D.lgs 3 settembre 2020. Cosa cambia per i rifiuti

Dal 26 settembre 2020 è operativa la disciplina comunitaria sui rifiuti. Cerchiamo di far chiarezza su cosa cambia.

Il D.lgs 3 settembre 2020 n. 116 detta nuove disposizioni in tema di rifiuti, di imballaggi e relativi rifiuti, la più importante di queste riguarda la questione delle definizioni e quindi dell’assimilazione.

Dopo un lungo braccio di ferro con le Istituzioni, Unirima (Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) è riuscita ad ottenere importanti risultati per tutelare il comparto e l’economia circolare.

Una delle richieste accolte da Unirima è stata quella di far eliminare la privativa ex-lege sui c.d. rifiuti simili, cioè i rifiuti recuperabili (come carta, plastica, metalli etc) prodotti dalle attività commerciali, industriali e artigianali e simili merceologicamente ai rifiuti urbani, poiché tali rifiuti sono simili agli urbani solo ed esclusivamente ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo del Paese e non per affidarne la privativa ai Comuni.

In sintesi anche la carta prodotta da una tipografia e riciclata può essere conteggiata nelle quantità di riciclo dichiarate dall’Italia (così come accade per ogni altro Stato europeo)

Le cose importanti da comunicare

• i rifiuti simili (ex speciali) non sono soggetti alla privativa comunale ex-lege, poichè sono considerati simili agli urbani sono ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclo (p.to b-quinquies art. 183 e comma 2-bis art. 198);

• le utenze non domestiche (tutte) non sono obbligate a farsi fare il servizio dal gestore pubblico e possono, già dal 26/09/2020, rivolgersi ad un operatore privato (comma 2-bis art. 198);

• le utenze non domestiche devono essere detassate per i rifiuti avviati a recupero tramite l’operatore privato (nuovo comma 10 dell’art. 238).

Nuovo destino per i rifiuti assimilati agli urbani

Con il nuovo D.lgs 3 settembre 2020 n. 116 i Comuni non possono più assimilare per regolamento a prescindere dalla volontà del produttore i rifiuti da qualsivoglia utenze non domestiche, poiché con la nuova disposizione introdotta dal comma 2bis dell’art. 198, è quindi sottratta per legge ai Comuni la possibilità di assimilare.

Le utenze non domestiche possono infatti conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero ed inoltre devono essere escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Inoltre l’introduzione dell’obbligo della detassazione va nella direzione auspicata di supportare le imprese che avviano a recupero i propri rifiuti.

2020-09-29T07:58:16+00:00